Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei datiL’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012) – ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), disponendo:
- che le certificazioni contenenti fatti, stati o qualità personali mantengono la loro validità esclusivamente nei rapporti tra privati; conseguentemente, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atti di notorietà. A decorrere dal 1° gennaio 2012, pertanto, su tutti i certificati attestanti fatti, stati o qualità personali, viene riportata, pena nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. La norma obbliga quindi le amministrazioni pubbliche a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni per espressa previsione di legge (art. 40 t.u. 445/2000);
- l’obbligo a carico delle PP.AA. di procedere alle verifiche, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità di quanto autocertificato dal cittadino. A tal fine le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. L’ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del Codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( artt. 71, e 43 del DPR n. 445/2000);
- che le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al punto precedente, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dei servizi. (art. 72 d.p.r. 445/2000).